Adoc Brindisi:EMERGENZA SANITARIA ED EMERGENZA SOCIALE – SOSPENSIONE MUTUI, AFFITTI, TASSE E IMPOSTE

Che l’emergenza Coronavirus avrebbe portato con sé un’emergenza finanziaria ed economica di dimensioni significative per molte aziende, imprenditori, commercianti e professionisti era un dato assolutamente prevedibile.

La chiusura della gran parte delle attività produttive del Paese, soprattutto con la stretta del DPCM 11 marzo 2020,
assesta sicuramente un colpo mortale a tutti quei cittadini che “fanno impresa” e che spesso sono del tutto privi di
garanzie di diritti ed ammortizzatori sociali di alcun tipo.
Per tutte queste categorie di attività che, a fronte di entrate azzerate, per almeno due mesi, continueranno a veder
lievitare le spese legate all’attività (imposte, tasse, stipendi per i dipendenti, rate di finanziamenti, canoni di affitti
ecc.) il Consiglio dei Ministri mette in campo uno stanziamento record di 25 miliardi per nuove misure con
ammortizzatori sociali e aiuti a imprese e famiglie, andando a forzare i limiti di bilancio e portando il rapporto tra il
deficit e il prodotto interno lordo ben al di sopra della soglia del 3% prevista dai vincoli europei
Il decreto legge contenente misure urgenti per far fronte all’emergenza prevede, in una sua prima bozza, anche una
norma che sospende il pagamento dei mutui per chi ha difficoltà economiche causate proprio dall’epidemia di
Covid_19. In particolare, l’articolo 29 del provvedimento riguarda l’attuazione del Fondo di solidarietà mutui prima
casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini introdotto per la prima volta dalla legge di bilancio del 2008, andando da un lato a semplificarne le procedure di accesso e dall’altro ad estenderne la platea dei beneficiari; nonché a consentirne
l’accesso anche a coloro che hanno necessità di ottenere la sospensione dei canoni di locazione, misura quest’ultima
fortemente attesa soprattutto dai titolari di attività commerciali costrette alla serrata e che in questi giorni contattano i nostri sportelli in grande affanno.
Riservando ulteriori approfondimenti all’esito della pubblicazione del decreto, forniamo un primo vademecum tratto dalla bozza di decreto, riservando di fornire ampia assistenza secondo le consuete modalità operative dello sportello.

Chi ha diritto alla sospensione del mutuo

La bozza del decreto non precisa, al momento, i requisiti specifici, che andranno approfonditi in seguito ma
l’estensione della sospensione dei mutui varrà solamente in caso di forte riduzione del lavoro a causa dell’emergenza.
Dalla bozza emergerebbe tuttavia un certo ampliamento della platea dei beneficiari. Il fondo di solidarietà pensato nel 2012 consentiva infatti la sospensione del pagamento per perone fisiche ed imprese con un mutuo di massimo
250mila euro e 30mila euro di Isee mentre si andrà ragionevolmente verso l’eliminazione dei limiti di reddito,
slegando quindi la moratoria dall’Isee.
Saranno evidentemente esclusi i dipendenti pubblici che continuano a percepire normalmente gli stipendi, mentre la ratio della norma è quella di privilegiare chi non ha un reddito fisso e coloro che hanno subito una riduzione
significativa dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni.

Durata della sospensione e procedura

Quanto alla durata la sospensione varrà per un periodo massimo di 18 mesi e per accedervi il mutuario, che deve
dimostrare “di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo”, dovrà presentare la domanda
direttamente presso la banca che poi inoltrerà l’istanza a Consap che effettua le verifiche del caso e rilascia il nulla
osta.
Obiettivo del provvedimento è altresì quello di semplificare la procedura eliminando una serie di passaggi previsti dal fondo di solidarietà del 2008, prevedendo in particolare che il provvedimento di sospensione andrà adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, comunque, si ribadisce, in approvazione ad horas dal Consiglio dei ministri.
Riservando un ulteriore approfondimento sulla questione dei canoni di locazione non appena il decreto sarà
pubblicato si ricorda che il provvedimento con tutta probabilità varerà al contempo la sospensione di tutta una serie di scadenze fiscali che potrebbero andare dal versamento Iva con scadenza al 16 marzo 2020 a tutta una serie di ulteriori tasse e bollette, di cui daremo conto nei prossimi giorni, anche in collaborazione con il nostro Sportello del Contribuente.

A oggi, va ricordato, le uniche scadenze fiscali ufficialmente rinviate sono quelle per il periodo compreso tra il 21
febbraio e il 31 marzo per i cittadini e le imprese che si trovano nelle zone rosse individuate dal decreto del 24
febbraio scorso. Si riporta di seguito un sintetico calendario fiscale:
1) Certificazione Unica, la scadenza del 9 marzo 2020 per la trasmissione è stata prorogata al 31 marzo;
2) Modello 730 precompilato, la disponibilità online slitta dal 15 aprile al 5 maggio;
3) Modello 730, il termine dell’invio è stato prorogato al 30 settembre;
4) Acconto Irpef, la scadenza per comunicare al datore di lavoro l’eventuale riduzione slitta dal 30 settembre al 10
ottobre. Il versamento deve essere fatto entro il 15 novembre.
Non è ancora chiaro cosa succederà per le altre regioni del Paese e quali ulteriori imposte e tasse verranno sospese.
Neppure è chiaro allo stato in che misura le tasse non pagate andranno recuperate o meno dal contribuente alla fine dell’emergenza dato che nella maggior parte dei casi i testi usano il termine << posticipare>>. Parimenti ancora tutta in divenire la situazione sul fronte versamenti tributari e contributivi.


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