BRINDISI. Adoc:Si complica sempre più il rapporto tra amministrazione comunale e cittadini/contribuenti.

Non è la prima volta infatti che il Comune di Brindisi per tramite della concessionaria per la riscossione dei tributi avanzi richieste prive di fondamento o nelle modalità non conformi alla legge considerate le numerose sentenze di condanna emesse dai Giudici di Pace.

A tutelare i diritti dei cittadini l’ADOC di Brindisi che ha ottenuto anche di recente l’annullamento delle intimazioni di pagamento emesse da Abaco S.p.a. ed inviate a migliaia di contribuenti.È opportuno ricordare come nell’ultimo semestre del 2019 la concessionaria del Comune di Brindisi abbia inoltrato una serie infinita di intimazioni relative al mancato pagamento, per lo più, di sanzioni stradali.I Giudici di Pace di Brindisi hanno accolto le opposizioni proposte dai legali dell’ADOC-UIL di Brindisi Avv.ti Marco ELIA e Marco MASI e fondate sulla mancanza dei titoli per la riscossione, nonché sulla mancata esibizione della documentazione in originale.L’aspetto più assurdo e che tante di queste intimazioni riguardavano multe stradali già integralmente pagate, annullate con ricorso oppure notificate ad indirizzi erronei o mai notificate.Sulla scorta di tale inconcepibile situazione centinaia sono stati i ricorsi proposti riguardanti le richiamate motivazioni.In particolare, con sentenza n° 642 del 23 maggio 2020 il GdP di Brindisi condivideva in toto le argomentazioni degli Avv.ti Elia e Masi e rilevava come i verbali posti a fondamento dell’ingiunzione di Abaco risultavano impugnati in sede giudiziaria ed annullati.Non è chi non veda come tale modus operandi da parte della concessionaria debba essere ampiamente stigmatizzato in quanto costringe il cittadino a dover spendere tempo e risorse finanziarie per l’annullamento di intimazioni che giammai dovevano essere notificate.Del medesimo tenore è anche la sentenza n° 643/2020 emessa sempre dal GdP di Brindisi su ricorso dei legali dell’Adoc e che ha accolto il principale motivo di doglianza relativo alla mancata produzione degli originali dei verbali.Scrive testualmente il Giudice Maria Romanazzi che “il ricorso merita accoglimento non essendo stata acquisita agli atti del giudizio la documentazione in originale attestante l’avvenuta regolare notifica dell’atto presupposto da parte dell’ente impositore con conseguente decorrenza del termine di cui all’art. 201 C.d.S. del diritto alla riscossione delle somme a titolo di sanzione amministrativa. Ed invero, l’esistenza dell’atto interruttivo rappresentato dalla notifica del verbale presupposto prodotto da parte opposta in copia fotostatica non può ritenersi utilmente acquisito ai fini della prova dell’avvenuta regolare notifica, sia in quanto contestato da parte opponente ai sensi dell’art. 2719 c.c. nella sua produzione in copia fotostatica sia in quanto mancante della attestazione di conformità da parte dell’organo accertatore”.In buona sostanza si tratta di tantissime intimazioni emesse da Abaco che, prima di procedere, non ha evidentemente posto in essere le necessarie e doverose verifiche tese a controllare la legittimità del proprio operato.

Purtroppo, in molti casi i cittadini, nonostante ragioni similari a quelle prima richiamate, hanno corrisposto somme evidentemente non dovute, a titolo esemplificativo diversi sono le situazioni in cui malauguratamente non avevano conservato le ricevute attestanti i pagamenti dei verbali. Una situazione inaccettabile che determina danni economici ai cittadini in un momento di grave sofferenza e alla stessa collettività per i costi dei contenziosi.

L’ADOC di Brindisi nel raccomandare ai cittadini di custodire “gelosamente” le ricevute di pagamento di tutte le sanzioni amministrative (comprensive di busta di notifica) per almeno 5 anni al fine di non doversi trovare nella spiacevole situazione di dover corrispondere nuovamente quanto già pagato invita l’amministrazione comunale ad una gestione più rispettosa dei contribuenti.


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