FLC CGIL Brindisi DALLA PARTE DEI PRECARI

L’art. 7 de CCNL 15.03.2001 del Comparto Scuola stabilisce «con l’obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive»; in base al comma 3 «la retribuzione professionale docenti analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.08.1999».
Inoltre la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 27.07.2018, ha stabilito che «l’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall’art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio».
Nel pronunciamento della Corte di Cassazione sono richiamati i principi posti alla base della direttiva comunitaria 1999/70/CE, più volte espressi dalla Corte di Giustizia, pertanto, si ritiene che il principio affermato dal giudice di legittimità in favore dei docenti dovrebbe essere esteso anche al personale ATA precario con supplenza breve o temporanea che, analogamente a quello di ruolo, dovrebbe essere destinatario del compenso individuale accessorio (CIA).
Oltre alla mancata corresponsione della Retribuzione Professionale Docente (RPD), al personale docente, ovvero del Compenso Individuale Accessorio (CIA), al personale ATA, vi è l’annosa questione del regime fiscale applicato al momento della liquidazione delle mensilità arretrate che vengono pagate nell’anno successivo.
La FLC CGIL Brindisi sta promuovendo una serie di azioni, anche legali, al fine di rivendicare il pagamento corretto delle retribuzioni e delle specifiche voci retributive per tutti coloro che negli ultimi 5 anni (ovvero entro il periodo di prescrizione del diritto) hanno avuto dei contratti a tempo determinato.
I nostri iscritti possono rivolgersi alle nostre sedi, contattateci mediante la mail tutelaprecaribrindisiscuola@gmail.com


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