All’ ANAC Al Direttore NIRS (Nucleo Ispettivo Reg. Sanitario) Ai NAS Taranto Al Direttore Generale ASL Brindisi Agli Organi di stampa 

Oggetto: Precisazioni attività Libero Professionale ASL BR 

Le notizie apparse sugli organi di stampa e le segnalazioni ricevute impongono all’Ordine dei Medici della provincia che agisce come Ente Pubblico organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale, ad esigere chiarezza e trasparenza dagli Enti in indirizzo. 

Abbiamo sempre ritenuto l ‘alpi un diritto per i medici ed un ‘opportunità per i cittadini a condizione che venga esercitata nel rispetto delle norme, e rappresenti una libera scelta e non un imposizione dettata dalle lunghe liste d’attesa che impediscono di fatto l’accesso alle cure. 

Non possiamo negare che tanto le segnalazioni delle organizzazioni sindacali della dirigenza medica, ma ancor di piu’la replica aziendale hanno sollevato in questo ente una serie di riflessioni che necessitano riscontri dagli Enti preposti al controllo. 

E’ mai possibile che le prestazioni aggiuntive, siano state prestate da personale che ha optato per il rapporto non esclusivo, così come denunciato dalle organizzazioni sindacali? Atteso che norme di legge (n 488 del 1998 ) pongono il divieto assoluto di esercizio sotto qualsiasi forma della libera professione intramuraria per chi abbia esercitato tale opzione, mettendo in capo al direttore generale la responsabilità dell’inosservanza del divieto, prevedendo addirittura la destituzione dello stesso in tale circostanza. 

Come è possibile che non siano stati individuati, per ciascuna unità operativa e di conseguenza pe ciascun dirigente, i volumi globali di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione alle risorse assegnate e di  conseguenza i volumi di attività libero professionale intramuraria? . Tali volumi non possono in alcun caso superare i volumi di attività istituzionale e gli organismi paritetici di verifica devono disporre necessariamente di dati oggettivi per poter esercitare le proprie prerogative. 

Come è possibile, atteso che l’omessa vigilanza è posta in carico al direttore generale, prevedere l’inversione dell’onere della prova, dal momento che I dati devono essere obbligatoriamente in possesso e verificati analiticamente dagli uffici preposti, e non invece richiesti al singolo professionista, così come espressamente previsto dall’art. 18 “ governo delle liste d’attesa e verifica dei volumi di attività” del regolamento regionale della libera professione. 

C’è da chiedersi allora quali siano i criteri e le modalità, determinati dalla asl br ,per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria per ciascun dirigente. 

sono stati stabiliti per ogni servizio, all’inizio di ogni anno, i volumi delle prestazioni che devono essere erogate in regime istituzionale? 

L’apposito ufficio, previsto nell’area gestione risorse umane ha curato diligentemente l’iter amministrativo ed autorizzativo per lo svolgimento dell’alpi ? 

Ha monitorato mensilmente i volumi e i tempi di attesa delle prestazioni? Così come previsto dalle norme di legge. 

Al fine di ristabilire la serenità negli operatori, che in condizioni di estrema difficoltà causata dalla grave carenza degli organici garantiscono comunque qualità e sicurezza delle cure, e la fiducia nei cittadini, che non vedono garantito il diritto alla salute ,per innegabili carenze organizzative sia ospedaliere e soprattutto territoriali, si chiede a quanti in indirizzo di disporre le necessarie verifiche ; 

Sin d’ora dichiara la propria disponibilità a fornire tutti gli elementi in possesso. 

Il Presidente 

FT Dott. Arturo Oliva