Le vendite natalizie hanno mostrato un andamento differenziato tra i vari comparti.
Il settore alimentare si conferma trainante, come accade ormai da anni: è l’unico ambito in cui la spesa cresce stabilmente, sostenuta dalla centralità dei consumi domestici e dalla tradizione conviviale delle festività. Il comparto moda e accessori, invece, registra una dinamica più complessa: il peso crescente delle promozioni anticipate, del Black Friday e della concorrenza online continua a comprimere i margini e a spostare gli acquisti fuori dal perimetro del commercio di prossimità.
È in questo contesto che si inserisce l’imminente avvio dei saldi invernali, fissati quest’anno al 3 gennaio, con tre giorni di anticipo rispetto alla data tradizionale del 6 gennaio. L’anticipo deriva dall’applicazione degli indirizzi unitari delle Regioni, che prevedono l’avvio dei saldi nel primo giorno feriale precedente l’Epifania. Nel 2026, il primo giorno feriale utile cade appunto il 3
gennaio.
Una scelta che incontra, come sempre, la contrarietà di Confesercenti e in particolare di Fismo, l’associazione del settore moda. Le ragioni sono chiare e ribadite da tempo: l’anticipo dei saldi compromette la tenuta delle vendite natalizie e svuota di senso la definizione stessa di “vendite di fine stagione”.
Gli esercenti segnalano che una partenza così precoce “penalizza gli acquisti natalizi” e chiedono uno slittamento di almeno 20–25 giorni.
Del resto, è difficile sostenere che si tratti di saldi invernali di fine stagione quando l’inverno è iniziato il 21 dicembre e i saldi partono il 3 gennaio: appena 13 giorni dopo. Una distanza temporale che non consente né la fisiologica rotazione della merce né una reale percezione di fine ciclo da parte dei consumatori.
Questo meccanismo produce effetti distorsivi noti:
– allontana la clientela, che non distingue più tra prezzo pieno, promozioni e saldi;
– genera sfiducia, perché la percezione di “sconto permanente” svaluta il valore del prodotto e del lavoro degli esercenti;
– favorisce comportamenti scorretti: se i saldi arrivano quando la stagione è appena iniziata, molti operatori sono spinti ad aumentare i ricarichi iniziali per poter poi applicare sconti nominali senza perdere margini. È un effetto sistemico, non una colpa individuale: quando la struttura delle regole è incoerente, il mercato si adatta in modo altrettanto incoerente.
A confermare le difficoltà del settore arriva anche la testimonianza diretta degli operatori, che sintetizzano così il problema: «O si ristabilisce la logica davvero stagionale dei saldi, oppure — se si vuole salvare uno dei comparti economici che genera il maggiore impatto occupazionale il legislatore deve mettere mano alla normativa fiscale e del lavoro oggi applicata al settore. Non si può continuare a chiedere sostenibilità a chi opera in un quadro che di sostenibile ha sempre meno.»
Per queste ragioni Confesercenti ribadisce la propria posizione: i saldi devono tornare a essere davvero di fine stagione, non un’operazione di inizio stagione mascherata. L’associazione continuerà a insistere presso gli organi competenti affinché si ristabilisca un calendario che tuteli la dignità del commercio, la trasparenza verso i consumatori e la sostenibilità economica delle imprese.
Michele Piccirillo Confesercenti della provincia di Brindisi
I SALDI REGIONE PER REGIONE
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Regione |
Periodo |
Durata |
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ABRUZZO (L.R. n. 11/2008, art. 1, comma 81, s.m.i. – Determinaz. DPH 007 n. 27 del 30/5//2024) |
Due periodi all’anno, determinati con atto della Giunta Regionale. Dal 3 gennaio 2026 |
Ciascun periodo ha durata massima di sessanta giorni. |
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BASILICATA (L.R. n. 19/99, art. 22, s.m.i. – Delibera GR n. 774/2025) |
3 gennaio – 1° marzo 2026 |
Durata 60 giorni. |
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CALABRIA (L.R. n. 17/99, art. 17, s.m.i. – DGR n. 553/2021) |
Periodi e durata determinati con atto della Giunta Regionale. Dal 3 gennaio 2026 |
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CAMPANIA (L.R. n. 1/2014, art. 25, comma 17, s.m.i. – Delibera GR 804 del 21/11/2025) |
3 gennaio 2026 |
Durata 60 giorni. |
| EMILIA ROMAGNA
(L.R. n. 14/1999, art. 15, s.m.i. – Delib. G.R. n. 725 del 30 maggio 2011 e n. 674 del 15 giugno 2020) |
Periodi determinati con atto della Giunta Regionale. In via d’eccezione, il periodo è libero tutto l’anno nelle sole zone coinvolte da eventi sismici (Ord. Commiss. Delegato n. 3/12) Dal 3 gennaio 2026 |
Durata 60 giorni. |
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LAZIO (L.R. n. 33/99, art. 48, s.m.i.) |
3 gennaio – 14 febbraio 2026 |
Durata massima di sei settimane |
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LIGURIA (L.R. n. 1/2007, art. 111, s.m.i.– Delib. G.R. 318 del 6 aprile 2023) |
3 gennaio – 16 febbraio 202 |
Durata massima di quarantacinque giorni. |
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LOMBARDIA (L.R. n. 6/2010, art. 115, s.m.i. –DGR 230 del 3/5/2023). |
Due periodi all’anno, determinati dalla Giunta regionale. Dal 3 gennaio 2026 |
Durata massima di sessanta giorni. |
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MARCHE (L.R. n. 27/2009, art. 31, s.m.i., DGR n. 1740 del 15/11/ 2024) |
Il periodo e le modalità delle vendite di fine stagione sono stabiliti dalla Giunta Regionale entro il 30 novembre per le vendite invernali ed entro il 30 maggio per quelle estive. 3 gennaio – 1° marzo 2026 |
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MOLISE (L.R. n. 33/99, art. 16, mod. LR n. 20/2010 e LR n. 4/2013) |
Dal 3 gennaio 2026 |
Durata 60 giorni. |
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PIEMONTE (L.R. n. 28/99, art. 14, s.m.i. D.G.R. n. 25 – 6925 del 22 maggio 2023) |
Due periodi all’anno, determinati dal Comune e compresi fra il 1° gennaio ed il 31 marzo e fra il 1° luglio ed il 30 settembre Torino:Dal 3 gennaio 2026 |
I Comuni fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative. Per la definizione del calendario, i Comuni si raccordano con quelli confinanti. |
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PUGLIA (L. n. 11/03, art. 20, s.m.i. – Regolamento 23/12/04, n 12 – D.G.R. n. 809 del 4 giugno 2020) |
3 gennaio – 28 febbraio 2026 |
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TOSCANA (L.R. n. 28/2005 art. 95, s.m.i. – D.G.R. 1617 del 1/12/2025) |
Dal 3 gennaio 2026 |
Durata massima sessanta giorni. |
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UMBRIA (L.R. n. 24/1999 art. 30, s.m.i. – D.G.R. 560 del 31/5/2023) |
Periodo stabilito con provvedimento della GR avente validità biennale. Dal 3 gennaio 2026 |
Durata massima di sessanta giorni. |
VENETO(L.R. n. 15/2004, art. 34, s.m.i. – DGR n. 707 del 31/5/2021) |
3 gennaio – 28 febbraio 2026 |
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FRIULI VENEZIA GIULIA (L.R. n. 29/2005, art. 34, s.m.i.). |
3 gennaio – 31 marzo 2026 |
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SARDEGNA (L.R. n. 5/2006, art. 7, s.m.i. – D.Ass. n. 3 dell’8 giugno 2020) |
I termini iniziali e finali sono fissati con decreto dell’Assessore regionale competente, sentite le associazioni dei commercianti, dei consumatori e dei comuni. Dal 3 gennaio 2026 |
Durata 60 giorni. |
| SICILIA
(L.R. n. 9/96, art. 8, s.m.i. – D.Ass. 2763 del 14 ottobre 2025). |
Le date di svolgimento dei saldi invernali e dei saldi estivi sono stabilite con decreto dell’Assessore regionale competente entro il 30 giugno per il biennio successivo. 3 gennaio – 15 marzo 2026 |
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VALLE D’AOSTA (L.R. n. 12/99, art. 16, s.m.i.) |
Dal 2 gennaio 2026 |
Durata massima sessanta giorni consecutivi. |
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Prov. di TRENTO (L.P. n. 17 del 30 luglio 2010, art. 28, s.m.i.) |
Le vendite di fine stagione possono essere effettuate durante tutto l’anno, previa comunicazione alla Camera di commercio. |
Durata massima sessanta giorni. |
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Prov. di BOLZANO (L.P. n. 7/2000, art. 10, s.m.i.) |
Due periodi all’anno, determinati, per settori merceologici e per zone, dalla Camera di commercio. 1) Distretto di Bolzano: a) Bolzano, Andriano, Terlano, Nalles, Meltina, Laives, Vadena, Bronzolo, Ora, Egna, Montagna, Termeno, Magrè, Cortaccia, Cornedo, Nova Ponente, Nova Levante, Cortina, Salorno, Aldino, Trodena, Anterivo, S. Genesio, Sarentino, Appiano, Caldaro, Fiè: 8 gennaio – 5 febbraio 2026 b) Renon, Tires, Castelrotto, Ortisei, S. Cristina, Selva Gardena: 7 marzo – 4 aprile 2026 2) Distretto di Merano e Burgraviato: Merano, Moso in Passiria, San Leonardo in Passiria, S. Martino in Passiria, Rifiano, Tirolo, Scena, Lagundo, Caines, Parcines, Avelengo, Marlengo, Verano, Plaus, Cermes, Lana, Postal, Gargazzone, San Pancrazio, Ultimo, Proves, Lauregno, Tesimo, Senale/S. Felice, Naturno: 8 gennaio – 5 febbraio 2026 3) Distretto Valle Isarco: Bressanone, Rio Pusteria, Fortezza, Varna, Rodengo, Naz –Sciaves, Luson, Velturno, Chiusa, Funes, Barbiano, Laion, Ponte Gardena, Vipiteno, Brennero, Racines, Campo di Trens, Val di Vizze, Villandro, Vandoies: 8 gennaio – 5 febbraio 2026 4) Distretto Val Pusteria: a) Brunico, Perca, Valdaora, Rasun Anterselva, Monguelfo, Valle di Casies, Braies, Villabassa, Dobbiaco, San Candido, San Lorenzo di Sebato, Falzes, Chienes, Terento, Gais, Selva dei Molini, Valle Aurina, Predoi, Campo Tures, Sesto: 8 gennaio – 5 febbraio 2026 b) Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara: 7 marzo – 4 aprile 2026 5) Distretto Val Venosta: a) Curon, Glorenza, Sluderno, Malles, Lasa, Castelbello-Ciardes, Silandro, Laces, Martello, Tubre, Prato allo Stelvio, Senales, (Certosa, Monte S. Caterina, Madonna): 8 gennaio – 5 febbraio 2026 b) Stelvio, Resia, Maso Corto e S. Valentino alla Muta: 7 marzo – 4 aprile 2026 |
Periodi stabiliti direttamente per legge regionale |
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Periodi stabiliti con delibere successive dalla Regione o Provincia |
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Periodi stabiliti dalla Camera di commercio |
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Periodi stabiliti dal Comune |