I consiglieri comunali di opposizione hanno depositato questa mattina una mozione che impegna il Sindaco ad adottare, entro quindici giorni dall’approvazione e all’esito di un confronto preventivo con il comitato dei residenti, con le associazioni di categoria e con la Prefettura, un’ordinanza di deroga oraria alle emissioni sonore valida fino al 30 settembre, costruita sull’impianto dell’ordinanza approvata dal Comune di Ostuni lo scorso 25 giugno, e ad avviare in parallelo l’iter per un regolamento organico degli intrattenimenti e degli eventi cittadini.
Dalla sospensione dell’ordinanza del 2023 da parte del giudice amministrativo l’Amministrazione ha tratto la conclusione di non decidere più, e così per la terza estate consecutiva Brindisi rischia di restare l’unica città a vocazione turistica della provincia priva di una disciplina delle deroghe, con il risultato che il governo delle serate cittadine è passato di fatto agli organi di polizia e agli uffici giudiziari e che l’Ente, come dimostra la diffida presentata in aprile da diversi residenti del centro storico, è oggi esposto a concreti profili di responsabilità patrimoniale.
L’esperienza di Ostuni dimostra che una disciplina equilibrata è possibile, perché fasce orarie differenziate tra centro urbano e area costiera, autorizzazioni corredate dalla relazione previsionale di impatto acustico, criteri istruttori che prevengono quell’effetto cumulativo censurato dal Tar nel 2023 e un apparato sanzionatorio progressivo consentono di tenere insieme il diritto al riposo dei residenti, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione, e il diritto al lavoro degli esercenti, garantito dall’articolo 41, due diritti che l’assenza di regole ha trasformato in fronti contrapposti.
La mozione non è un atto contro qualcuno ma una proposta a disposizione dell’intero Consiglio comunale, perché la stagione è ormai entrata nel vivo e ogni settimana senza regole aggrava il conflitto nel centro storico e i rischi per le casse comunali. Chiediamo perciò che la mozione sia calendarizzata con la massima urgenza e approvata senza pregiudiziali di schieramento, perché restituire all’Amministrazione la sua funzione di governo è un interesse della città intera, dei residenti come degli esercenti.

I gruppi di opposizione in consiglio comunale

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Al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi

e p.c. al Signor Sindaco del Comune di Brindisi

Sede

MOZIONE CONSILIARE

Oggetto: Adozione di un’ordinanza di deroga oraria alle emissioni sonore sul modello dell’ordinanza commissariale del Comune di Ostuni n. 276 del 25 giugno 2026 e avvio del percorso per un regolamento organico degli intrattenimenti.

I sottoscritti Consiglieri comunali,

PREMESSO CHE

la città di Brindisi dal post covid vive una crescita, seppur lenta, dei flussi turistici e dell’economia serale che ha trovato il proprio epicentro naturale nel centro storico, tra l’area del Nuovo Teatro Verdi e il lungomare, e che rappresenta una componente ormai strutturale dell’offerta cittadina, generando occupazione, presidio sociale degli spazi urbani e attrattività, ma che in assenza di una cornice regolatoria stabile si è progressivamente trasformata in un conflitto permanente tra il diritto al riposo dei residenti e il diritto al lavoro degli esercenti;

la tensione tra residenza e intrattenimento nel cuore antico della città è datato e ha portato decine di famiglie residenti nell’area del Nuovo Teatro Verdi a sottoscrivere un esposto contro l’utilizzo di impianti di amplificazione all’esterno dei locali, e ha trovato negli anni una rappresentanza organizzata nel comitato Civilmente in Centro, mentre sul versante delle imprese le associazioni di categoria hanno ripetutamente invocato una regia condivisa e regole chiare e uguali per tutti, denunciando il rischio di un vero e proprio conflitto sociale nel centro cittadino;

nell’estate 2023 l’ordinanza sindacale del 6 luglio, che consentiva la diffusione musicale ogni sera fino all’una di notte in deroga ai limiti acustici regionali, veniva sospesa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione di Lecce, su ricorso del comitato dei residenti, con motivazioni che censuravano l’eccessiva estensione temporale di una deroga che la legge riserva ad attività sporadiche e occasionali, l’assenza di limiti massimi e la mancata valutazione dell’effetto cumulativo delle emissioni prodotte contestualmente dai numerosi esercizi del centro urbano, cosicché l’Amministrazione ripiegava a fine stagione su un’ordinanza limitata a quattro sole serate, mentre il contenzioso si concludeva favorevolmente per i ricorrenti;

da quella vicenda l’Amministrazione ha tratto la conseguenza di rinunciare del tutto all’esercizio della propria funzione regolatoria, tanto che per due estati consecutive, nel 2024 e nel 2025, il Sindaco non ha adottato alcuna ordinanza generale di deroga, limitandosi a provvedimenti per singoli eventi e lasciando Brindisi unica città a vocazione turistica della provincia priva di regole sulle deroghe alle emissioni sonore, nonostante il coordinamento promosso in sede prefettizia tra i Comuni del territorio avesse indicato una cornice comune entro cui muoversi;

il vuoto regolamentare non ha prodotto quiete ma ha scaricato il governo del fenomeno sugli organi di polizia e sugli uffici giudiziari, come dimostrano l’ordinanza sindacale dell’ottobre 2024 che, su richiesta della Questura, ha disposto trenta giorni di inibitoria totale della diffusione sonora nei confronti di cinque locali dell’area del Teatro Verdi, con un procedimento penale tuttora pendente e nel quale i residenti si sono costituiti parte civile;

nell’aprile 2026 il Comune di Brindisi ha ricevuto una formale diffida, presentata da un’associazione di tutela dei consumatori nell’interesse del comitato Civilmente in Centro e di cinquantuno residenti, contenente la richiesta di risarcimento dei danni, circostanza che espone l’Ente a concreti profili di responsabilità patrimoniale direttamente riconducibili alla perdurante inerzia amministrativa;

l’esigenza di una disciplina organica è ormai riconosciuta trasversalmente e l’avvio dell’iter di un regolamento comunale sugli intrattenimenti e sugli eventi, a conferma del fatto che l’assenza di regole non è più sostenibile neppure agli occhi di chi sostiene questa Amministrazione, non è più procrastinabile;

CONSIDERATO CHE

l’articolo 6, comma 1, lettera h, della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e l’articolo 17, comma 4, della legge regionale 12 febbraio 2002 n. 3 attribuiscono al Comune il potere di autorizzare deroghe ai limiti per lo svolgimento di attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal Comune stesso, e che la nota del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio IV Polizia Amministrativa e di Sicurezza, numero 001505 del 7 maggio 2024, sollecita gli enti territoriali a un governo preventivo e coordinato dei fenomeni connessi alla movida;

il Comune di Ostuni, con ordinanza commissariale n. 276 del 25 giugno 2026, ha disciplinato per l’intera stagione estiva, dal 27 giugno al 30 settembre 2026, la deroga ai limiti orari delle emissioni sonore attraverso un impianto equilibrato che articola fasce orarie differenziate per il centro urbano con le zone rurali e per l’area costiera, con estensione fino alle ore tre del giorno successivo nei fine settimana per i soli locali muniti di autorizzazione di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, che subordina la diffusione sonora all’esterno dei locali al possesso di idoneo titolo acquisito tramite il portale ‘impresainungiorno’ corredato dalla relazione previsionale di impatto acustico, che impone la presentazione delle istanze almeno dieci giorni prima dell’evento applicando criteri preferenziali fondati sull’assenza di interferenze acustiche con il cartellone estivo e sulle istanze associate di più gestori per prevenire sovraffollamenti, e che stabilisce un apparato sanzionatorio progressivo comprensivo della sospensione dell’attività da uno a tre giorni alla seconda violazione accertata nell’anno;

tale modello risponde puntualmente alle censure formulate dal giudice amministrativo nel 2023, poiché la deroga generale riguarda esclusivamente gli orari mentre i valori limite di emissione restano quelli fissati dalla legge regionale e dal piano di classificazione acustica vigente, salve autorizzazioni in deroga puntuali per singoli eventi, e poiché la procedura di autorizzazione riferita alla singola iniziativa, unita al criterio delle istanze coordinate tra più gestori, presidia esattamente quell’effetto cumulativo la cui mancata considerazione determinò la sospensione dell’ordinanza brindisina;

regole certe, concertate preventivamente con i residenti, con le associazioni di categoria e con la Prefettura, costituiscono l’unico strumento idoneo a comporre i diritti costituzionali in gioco, vale a dire la tutela della salute e del riposo garantita dall’articolo 32 della Costituzione e la libertà di iniziativa economica garantita dall’articolo 41, a deflazionare un contenzioso che sta logorando il tessuto sociale del centro storico e a restituire all’Amministrazione comunale una funzione di governo che risulta oggi di fatto trasferita alla Questura e agli uffici giudiziari;

tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale

IMPEGNA IL SINDACO

1. a riconvocare immediatamente un tavolo di confronto con il comitato dei residenti, con le associazioni di categoria e con le altre rappresentanze interessate, informandone la Prefettura, al fine di condividere preventivamente i contenuti del provvedimento di cui al punto successivo e di assicurarne la tenuta giuridica e sociale;
2. ad adottare, all’esito di tale confronto e comunque entro quindici giorni dall’approvazione della presente mozione, un’ordinanza di deroga ai limiti orari delle emissioni sonore di cui alla legge n. 447/1995 e alla legge regionale n. 3/2002, valida dalla data di esecutività fino al 30 settembre 2026, ricalcando l’impianto dell’ordinanza commissariale del Comune di Ostuni n. 276 del 25 giugno 2026 e prevedendo in particolare, per il centro urbano e le zone rurali, la diffusione sonora fino alle ore 24 nei giorni dalla domenica al giovedì e fino all’01.00 del giorno successivo nei giorni di venerdì e sabato nonché nelle vigilie e festività infrasettimanali, per l’area costiera fino alle ore 01.00 del giorno successivo nei giorni dalla domenica al giovedì e fino alle ore 02.00 del giorno successivo nei giorni di venerdì e sabato nonché nelle vigilie e festività infrasettimanali, e per i locali in possesso di autorizzazione di agibilità ai sensi dell’articolo 80 del regio decreto n. 773/1931 fino alle ore tre del giorno successivo nei giorni di venerdì e sabato;
3. a subordinare le attività di diffusione sonora e musicale svolte all’esterno dei locali, su aree pubbliche o private, anche mediante diffusori collegati a impianti interni, al possesso del titolo idoneo acquisito tramite il portale ‘impresainungiorno’, corredato dalla relazione previsionale di impatto acustico di cui alla legge n. 447/1995 e alla legge regionale n. 3/2002, con istanze da presentare almeno dieci giorni prima dell’evento, nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge regionale e dal piano di classificazione acustica vigente, fatte salve le autorizzazioni in deroga per singoli eventi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera h, della legge n. 447/1995 e dell’articolo 17, comma 4, della legge regionale n. 3/2002, applicando quali criteri preferenziali nell’istruttoria l’assenza di interferenze acustiche con il cartellone estivo comunale e la presentazione di istanze associate di più gestori volte a favorire eventi unificati e coordinati;
4. a prevedere nel medesimo provvedimento l’obbligo di spegnimento di tutti gli impianti sonori oltre gli orari consentiti, sia all’interno che all’esterno dei locali, il richiamo espresso al divieto di atti qualificabili come disturbo della quiete pubblica ai sensi del codice penale e un apparato sanzionatorio fondato sull’articolo 10, comma 3, della legge n. 447/1995 come modificato dal decreto legislativo n. 42/2017, sull’articolo 18 della legge regionale n. 3/2002, sulla sanzione accessoria della sospensione dell’attività da uno a tre giorni in caso di seconda violazione accertata nell’arco dell’anno e sull’articolo 7 bis del decreto legislativo n. 267/2000 per le fattispecie residue, trasmettendo l’ordinanza alla Polizia Locale, alla Questura, all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza per quanto di rispettiva competenza e potenziando i controlli fonometrici serali e notturni in raccordo con Arpa Puglia e con la Asl, valutando altresì l’impiego di limitatori acustici tarati sugli impianti di diffusione;
5. ad avviare parallelamente, d’intesa con le commissioni consiliari competenti e calendarizzando congiuntamente le proposte già depositate sul tema, l’iter per l’approvazione di un regolamento organico degli intrattenimenti e degli eventi cittadini nonché per la verifica e l’aggiornamento del piano comunale di classificazione acustica, riferendo al Consiglio comunale entro il 31 ottobre 2026 sugli esiti della stagione estiva con i dati relativi ai titoli rilasciati, ai controlli effettuati, alle sanzioni irrogate e agli esposti pervenuti.

Brindisi, lì 20 luglio 2026

I consiglieri comunali