Commento e pubblicazione la recente sentenza n. 1/2026 della C.G.T. di Primo Grado di Brindisi – Sezione 01, che, in accoglimento di tutte le mie eccezioni di diritto e di merito, ha accolto il ricorso ed ha totalmente annullato l’avviso di accertamento impugnato di euro 133.515, notificato ad ARCA NORD SALENTO dal Comune di Fasano, per IMU anno 2019, con compensazione delle spese.

La suddetta sentenza affronta il tema dell’esenzione totale dall’IMU per gli alloggi sociali, chiarendo i presupposti applicativi alla luce della normativa nazionale e regionale, nonché della più recente giurisprudenza.

Inquadramento della controversia.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da ARCA Nord Salento avverso un avviso di accertamento IMU per l’anno 2019, emesso dal Comune di Fasano.

L’ente ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della pretesa impositiva, in quanto riferita a immobili qualificabili come “alloggi sociali”, per i quali è prevista l’esenzione totale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del D.L. 201/2011, come convertito dalla L. 214/2011. Il ricorrente ha inoltre richiamato la disciplina regionale pugliese in materia di edilizia residenziale pubblica e la definizione di alloggio sociale contenuta nel D.M. 22 aprile 2008.

Motivazione della sentenza

La Corte, accogliendo il ricorso, ha sottolineato che l’esenzione IMU per gli alloggi sociali non è automatica per tutti gli immobili degli IACP o enti assimilati, ma è subordinata al rispetto delle condizioni tassative previste dal D.M. 22 aprile 2008.

In particolare, la Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 9432/2025) ha chiarito che:

  1. l’esenzione totale è prevista per legge e non è subordinata alla presentazione della dichiarazione IMU entro i termini previsti per l’anno d’imposta oggetto di verifica;
  2. è necessario che sia fornita prova concreta che gli immobili rientrino nella definizione di “alloggio sociale” secondo il D.M. 22 aprile 2008.

Nel caso di specie, ARCA Nord Salento ha prodotto una relazione tecnica e una perizia giurata attestanti che gli immobili oggetto di accertamento possiedono tutte le caratteristiche richieste dalla normativa. La Corte ha quindi ritenuto provata la natura di alloggi sociali degli immobili e, conseguentemente, ha riconosciuto il diritto all’esenzione totale IMU per l’anno 2019.

Rilevanza della normativa regionale

La sentenza valorizza anche la disciplina regionale pugliese, in particolare la L.R. n. 10/2014 e la L.R. n. 22/2014, che regolano l’edilizia residenziale pubblica e istituiscono le Agenzie Regionali per la Casa e l’Abitare (ARCA).

Inoltre, viene richiamata la L.R. n. 3/2025, che integra la definizione di alloggi di edilizia residenziale pubblica come alloggi sociali ai sensi del D.M. 22 aprile 2008.

Precedenti giurisprudenziali

La Corte richiama la sentenza n. 1316/2022 della C.T.R. Puglia, Sezione Staccata di Lecce, che aveva già affrontato la medesima questione, riconoscendo la presunzione che gli alloggi gestiti da ARCA siano da considerarsi sociali, salvo prova contraria.

Conclusioni

La sentenza in commento ribadisce che l’esenzione IMU per gli alloggi sociali è subordinata al rispetto delle condizioni oggettive previste dal D.M. 22 aprile 2008, che devono essere provate dal contribuente. La decisione si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale in evoluzione, che mira a garantire il diritto all’abitazione per le fasce sociali più deboli, valorizzando il ruolo degli enti pubblici nella gestione dell’edilizia residenziale sociale.

La Corte, accogliendo il ricorso e annullando l’atto impugnato, ha inoltre disposto la compensazione delle spese di giudizio, in considerazione della peculiarità e della complessità della materia trattata.

 

Avv. Maurizio Villani

Patrocinante in Cassazione

Studio Legale Tributario Lecce