Iniziative a sostegno della sospensione dell’iter delle pre-intese in materia di autonomia differenziata e per la corretta ed equa attuazione dell’autonomia prevista dalla L. 26 giugno 2024, n. 86.

Il Consiglio comunale
premesso che:
l’articolo 5 della Costituzione “riconosce e promuove le autonomie locali” nel quadro dell’unità e indivisibilità della Repubblica;
l’articolo 114 della Costituzione individua nei Comuni, insieme alle Province, alle Città metropolitane, alle Regioni e allo Stato, gli enti costitutivi della Repubblica, dotati di pari dignità istituzionale;
l’articolo 118 della Costituzione affida in via primaria ai Comuni le funzioni amministrative proprie nonché le funzioni conferite con leggi statali o regionali, in coerenza con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sicché ogni modifica dell’assetto delle competenze tra i livelli di governo incide direttamente sul ruolo e sulle responsabilità dei Comuni;
ritenuto che:
il Comune costituisce il livello di governo più vicino ai cittadini ed è ente erogatore in prima linea di servizi essenziali alla persona e di prestazioni sociali, oltre a essere titolare, per il tramite del Sindaco, delle funzioni di autorità locale di protezione civile ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ne , dunque, un interesse diretto e qualificato del Comune alla garanzia uniforme dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e all’effettività dei meccanismi di perequazione;
considerato che:
l’articolo 116, terzo comma, della Costituzione consente l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia;
tale previsione deve essere interpretata in coerenza con i principi di unità della Repubblica, solidarietà, eguaglianza sostanziale, perequazione territoriale e garanzia uniforme dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale;
la legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, ha avviato un percorso di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 192 del 2024, è intervenuta sulla disciplina dell’autonomia differenziata, richiamando limiti, condizioni e garanzie costituzionali che devono orientare qualsiasi processo di differenziazione, con particolare riferimento alla necessità che l’attribuzione di autonomia riguardi specifiche funzioni, sia giustificata alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e non si traduca in una distribuzione indistinta di intere materie o ambiti materiali. In particolare la Consulta ha precisato che “Poiché si tratta di una deroga alla ordinaria ripartizione delle funzioni, essa va giustificata e motivata con precipuo riferimento alle caratteristiche della funzione e al contesto (sociale, amministrativo, geografico, economico, demografico, finanziario, geopolitico ed altro) in cui avviene la devoluzione, in modo da evidenziare i vantaggi – in termini di efficacia e di efficienza, di equità e di responsabilità – della soluzione prescelta” e ha rimarcato che “l’art. 116, terzo comma, Cost., richiede che il trasferimento riguardi specifiche funzioni, di natura legislativa e/o amministrativa, definite in relazione all’oggetto e/o alle finalità, e sia basato su una ragionevole giustificazione, espressione di un’idonea istruttoria, alla stregua del principio di sussidiarietà”;
sono state sottoscritte pre-intese tra il Governo e le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, nell’ambito del procedimento di attuazione dell’autonomia differenziataprevisto dalla legge 26 giugno 2024, n. 86, relative a materie e funzioni che riguardano ambiti di rilevante impatto pubblico, e precisamente la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e al coordinamento della finanza pubblica;
il Senato della Repubblica, nella seduta del 16 luglio 2026, ha approvato le risoluzioni approvate dalla Prima Commissione Permanente (Doc. XXIV, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48) che valutano positivamente gli schemi di intesa preliminare sottoscritti con le Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto e impegnano il Governo “a proseguire nel percorso di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” alle regioni sopra citate “nelle materie « protezione civile », « professioni » e « previdenza complementare e integrativa », nonché nella materia « tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica », nel rispetto della procedura delineata dall’articolo 2 della legge n. 86 del 2024”;
nella suddetta seduta sono stati respinti tutti quattro gli ordini del giorno presentati dalle minoranze parlamentari, facendo venir meno di fatto un confronto istituzionale tra le diverse forze politiche presenti in Parlamento;
la Camera dei Deputati, nella seduta del 21 luglio 2026, ha approvato le pre-intese con le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte, mentre nella seduta del 22 luglio 2026 ha approvato quella con la Regione Veneto;

tenuto conto che:
gli schemi di intesa preliminare approvati dal Senato nella seduta del 16 luglio 2026, mediante l’approvazione delle sopra menzionate risoluzioni (Doc. XXIV, n. 45, n. 46, n. 47, n. 48) e dalla Camera dei Deputati, nelle sedute del 21 e 22 luglio 2026, hanno ad oggetto interi ambiti materiali ed in particolare protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica;
tale impostazione si pone in contrasto con quanto espressamente prescritto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024, la quale ha stabilito che il trasferimento possa riguardare soltanto specifiche funzioni, puntualmente individuate e adeguatamente motivate alla luce dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, così come previsto dallo stesso articolo 116, comma 3 della Costituzione;
la piena attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione presuppone la preventiva determinazione e il contestuale finanziamento dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni), così come anche chiarito nella sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024. In particolare, la definizione dei LEP risulta essenziale in ambito di tutela della salute, e la relativa definizione, che costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per l’attribuzione di nuove specifiche funzioni, non può essere assorbita dalla definizione dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), in quanto i LEP, così come pensati dal legislatore nazionale, hanno lo scopo di “assicurare uniformità dei diritti fondamentali in tutto il paese”, come giustamente ricordato nella sopra menzionata sentenza n. 192 del 2024, definendo uno standard minimo dei diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale e al fine di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana”;
l’articolo 119, comma 3 della Costituzione presuppone l’effettiva istituzione del fondo perequativo in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, a beneficio anche dei Comuni;
considerato che:
la mancata determinazione dei LEP e la mancata istituzione del fondo perequativo di cui all’articolo 119, comma 3 della Costituzione rappresentano un grave pregiudizio per la corretta attuazione dell’autonomia prevista dall’articolo 116 della Costituzione e un rischio certo di generare nuove disuguaglianze territoriali, in contrasto con lo spirito costituzionale italiano, mancando di fatto idonei strumenti costituzionali di garanzia dell’eguaglianza sostanziale e della perequazione territoriale;
le pre-intese sopra citate e approvate rappresentano, come anche sottolineato nel corso della discussione parlamentare, sono caratterizzate da “sostanziale uniformità delle richieste regionali”, al punto che si è parlato, come ha affermato il Ministro Calderoli nella seduta del 16 luglio 2026, di “autonomia serializzata”, “regionalismo mimetico”, “differenziazione non differenziata”, per evidenziare l’omogeneità delle intese pur trattandosi di territori differenti per condizioni economiche, sociali e demografiche e con esigenze diverse tra di loro;
come emerso anche nel dibattito parlamentare, di fatto le pre-intese, così come approvate con le sopra citate risoluzioni nella seduta del Senato del 16 luglio u.s., non tengono conto degli elementi essenziali della sentenza della Corte Costituzionale n. 192 del 2024, non raffigurandosi il rispetto del presupposto della specificità delle funzioni, come più volte chiarito nel pronunciato della Consulta,
ritenuto che:
il tema dell’autonomia differenziata non può essere rappresentare l’occasione per generare contrapposizione tra territori, dando luogo ad ulteriori cause di diseguaglianze sociali e divari economici e sociali tra aree geografiche del territorio nazionale;
l’autonomia differenziata e le richieste di ulteriori e specifiche funzioni da parte delle Regioni, oggetto di intese con lo Stato, devono essere motivate, come si legge nel pronunciato della Consulta, da ragioni di effettivo miglioramento dell’efficienza di determinate funzioni e servizi da parte degli Enti regionali;
la determinazione dei LEP deve essere orientata a rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale, assicurando che il luogo di nascita o di residenza non condizioni l’accesso alla salute, all’istruzione, ai servizi sociali, alla protezione civile, alle infrastrutture, alle opportunità di lavoro e allo sviluppo, evitando, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, diseguaglianze dettate dalla geografia del Paese e promuovendo, anche attraverso il sistema previsto dall’articolo 116 Costituzione, il superamento di ogni divario e delle disuguaglianze economiche e sociali;
ogni differenziazione che alteri l’equilibrio delle attribuzioni delle funzioni senza previa garanzia dei LEP inciderebbe quindi immediatamente sulla capacità dei Comuni di assicurare i servizi ai cittadini;
non sia opportuno proseguire nell’iter delle pre-intese attualmente in corso prima di una complessiva rivalutazione del sistema dell’autonomia differenziata in coerenza con quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 192 del 2024;
le Regioni e i Comuni del Sud Italia saranno maggiormente e negativamente colpiti da un sistema di autonomia differenziata attuato in maniera non coerente rispetto ai principi costituzionali e chiaramente individuati dalla sentenza n. 192 del 2024 della Corte Costituzionale;
il Comune, quale ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’articolo 114 della Costituzione, debba concorrere, nell’ambito delle proprie prerogative e per il tramite delle proprie rappresentanze associative, a sostenere la richiesta di sospensione dell’iter delle pre-intese e l’apertura di un confronto nazionale complessivo sul rapporto tra Stato, Regioni ed enti locali, in raccordo con la Regione Puglia e con le altre autonomie territoriali,
tutto ciò premesso, considerato, ritenuto

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE:
1. a farsi promotore, presso il Governo, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Parlamento e la Regione Puglia, della richiesta di sospensione del procedimento relativo agli schemi di intesa preliminare sottoscritti con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto – essendo l’iter già avanzato con l’approvazione delle risoluzioni da parte del Senato e della Camera – prima della loro trasformazione in disegni di legge, chiedendone il ritiro o comunque la sospensione fino alla conclusione di una complessiva rivalutazione costituzionale, finanziaria, amministrativa e sociale;
2. a sostenere la richiesta di apertura di un tavolo nazionale di riforma dei rapporti tra Stato, Regioni ed enti locali, fondato su un metodo organico e non frammentario, che assuma come punto di partenza l’analisi delle funzioni pubbliche e non la mera redistribuzione di materie o ambiti materiali;
3. a chiedere che ogni eventuale trasferimento di funzioni sia subordinato alla preventiva individuazione dei diritti civili e sociali da garantire, alla determinazione dei relativi LEP in termini di qualità, accessibilità, tempestività, appropriatezza e universalità delle prestazioni, alla quantificazione dei fabbisogni e dei costi standard, a una copertura finanziaria certa e al rafforzamento del sistema di perequazione mediante l’effettiva istituzione del fondo perequativo di cui all’articolo 119 della Costituzione;
4. a chiedere che a livello nazionale si tenga sempre conto della valutazione dell’impatto sui
         divari territoriali e sulla coesione nazionale;
5. a promuovere, anche per il tramite dell’ANCI e dell’ANCI Puglia, un coordinamento stabile con gli altri Comuni pugliesi e del Sud Italia e con gli enti locali che hanno espresso valutazioni critiche sulle pre-intese, al fine di costruire una proposta istituzionale comune fondata sulla piena attuazione dei LEP, sul rafforzamento della perequazione, sulla riduzione dei divari e sulla tutela uniforme dei diritti fondamentali;
6. a trasmettere il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, al Presidente della Regione Puglia, al Presidente del Consiglio regionale della Puglia, alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, alla Conferenza Stato-Regioni, alla Conferenza Unificata, all’ANCI e all’ANCI Puglia, nonché ai parlamentari eletti in Puglia.

I Consiglieri comunali
Francesco Cannalire

Alessio Carbonella

Denise Aggiano